Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 586-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-ter. (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

          2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

      La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

 

Pag. 6